Regolamento

Regolamento del Centro di Ricerca e Formazione Area Sanitaria (CERFAS)

 

Art. 1 – Costituzione, sede, durata

  1. È costituito il Centro di Ricerca e Formazione Area Sanitaria in seguito denominato “CERFAS” promosso dalla facoltà di Psicologia dell’Università e-Campus.
  2. Il Centro ha sede in Novedrate presso l’Università e-Campus.
  3. Il Centro ha piena autonomia organizzativa e finanziaria, e opera in regime di autofinanziamento.
  4. Il Centro è costituito per la durata di 3 anni rinnovabile con delibera del CDA per pari periodi triennali.

 

Art. 2 – Finalità

L’ECM, la formazione manageriale e la tecnologia dell’informazione (IT) sono i cardini sui quali CERFAS si basa per la promozione della “nuova sanità” post moderna. I rapporti “medico – paziente” e, più in generale, “operatore sanitario – paziente” si sono oggi profondamente modificati per innumerevoli fattori quali:

  • la maggior cultura del paziente medio;
  • l’accesso, semplice e massivo, ad informazioni di carattere medico – sanitario veicolato dalla rapidissima espansione dell’IT, che contribuisce alla formazione di pseudo – conoscenza degli utenti;
  • l’incremento dell’età media della popolazione, con il contestuale aumento dell’incidenza delle patologie croniche;
  • gli stili di vita liberamente scelti;
  • il progresso tecnologico e scientifico in ambito sanitario;
  • i cambiamenti in tema di spesa sanitaria e gestione delle aziende sanitarie.

Per questi motivi l’università e-Campus istituisce il CERFAS al fine di implementare ricerca e formazione per lo sviluppo di una “Sanità 4.0”, cercando di rendere possibile l’ossimoro “Umana Tecnologia” con azioni interdisciplinari basate sul “doxa non più epistema” della scienza nuova.

Il fine ultimo del CERFAS è la formazione di un operatore sanitario in grado di muoversi agilmente e in modo sostenibile sia nelle relazioni con i pazienti e con i gruppi di lavoro, sia nell’ambito scientifico, garantendo l’aumento e la condivisione del benessere.

Il futuro è già oggi.

 

Art. 3 – Obiettivi

Gli obiettivi del CERFAS possono essere così riassunti:

  • promuovere la cultura manageriale, clinica e scientifica in area sanitaria per tutti gli operatori del settore;
  • promuovere le capacità comunicative degli operatori sanitari (dai medici agli psicologi) al fine di umanizzare le relazioni con i pazienti e con i famigliari;
  • incrementare la capacità di lavoro in équipe nell’ottica multidisciplinare indispensabile nella medicina post moderna;
  • implementare la ricerca in ambito sanitario con:
    • studi relativi a metodi innovativi di interazione tra professionisti con diverse competenze;
    • raccolta ed elaborazione di dati su tutto il territorio nazionale al fine della realizzazione di lavori scientifici divulgativi;
    • proposte di miglioramento in ambito sanitario.

 

Art. 4 – Attività

Conseguentemente alle sue finalità e obiettivi, le attività prevedibili sono:

  • ricerca e sviluppo anche sperimentale sui temi propri del CERFAS;
  • progettazione e realizzazione di corsi di Educazione Continua in Medicina;
  • attività di consulenza per enti pubblici e privati su sviluppo e applicazione di nuove metodologie di contenimento dell’errore in medicina;
  • eventuale coinvolgimento di sponsor per l’attività di formazione ed Educazione Continua in Medicina nel rispetto delle regole ministeriali;
  • progettazione e realizzazione di master di primo e secondo livello nell’area sanitaria;
  • progettazione e realizzazione di corsi di specializzazione e perfezionamento dell’area sanitaria.

 

Art. 5 – Organi del Centro

  1. Sono organi del Centro:
  2. Direttore
  3. Comitato scientifico
  4. La cessazione anticipata della carica, per qualsiasi motivo, di un rappresentante degli organi del Centro non pregiudica la durata ordinaria dell’organo stesso.

 

Art. 6 – Direttore

  1. Il Direttore è nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previa indicazione non vincolante dei membri del gruppo degli aderenti al CERFAS, dura in carica un triennio ed è rinnovabile.
  2. Il Direttore può individuare uno o più Vicari all’interno del gruppo di soggetti aderenti al CERFAS ed uno o più soggetti delegati a farsi carico di specifiche attività connesse alla declinazione attuativa delle iniziative del CERFAS.
  3. In relazione allo svolgimento delle attività del CERFAS, il Direttore provvede all’individuazione – se del caso avvalendosi del parere del Comitato Scientifico – dei gruppi di progetto per lo svolgimento delle iniziative, progetti ed attività di volta in volta proposte e/o realizzate dal CERFAS.
  4. Il Direttore rappresenta il CERFAS; all’inizio di ogni anno di attività, il Direttore del CERFAS presenta al Consiglio di Amministrazione un programma dettagliato delle ricerche e delle attività ipotizzabili, unitamente ad un piano preventivo di utilizzazione dei fondi.
  5. Il Direttore è tenuto a trasmettere una relazione annuale sull’attività svolta, sul budget previsionale ed un bilancio consuntivo dell’anno precedente.
  6. Salvo il caso delle dimissioni, il Direttore cessa dalla carica al termine del mandato ovvero a seguito della nomina da parte del CDA di un nuovo direttore.
  7. In caso di dimissioni ovvero in caso di impedimento permanente, le funzioni del Direttore sono svolte dal Vicario nominato dal Direttore stesso, in mancanza di essi, del membro del Comitato scientifico definito dal comitato stesso.
  8. Al termine del mandato il Direttore resta in carica in regime di prorogatio sino alla nomina da parte del CDA di un nuovo direttore ovvero al rinnovo dell’incarico.

 

Art. 7 –Comitato scientifico

  1. Il Comitato Scientifico ha la funzione di collaborazione e sostegno agli incarichi del Direttore, con pareri di carattere tecnico-scientifico e/o professionali.
  2. Il Comitato scientifico si renderà sempre disponibile ad ogni forma di collaborazione allo svolgimento delle attività e delle iniziative svolte dal CERFAS.
  3. Il Comitato scientifico è composto oltre che dal Direttore scientifico che lo presiede e da almeno 8 membri scelti per le competenze scientifiche in area sanitaria.
  4. Il Comitato Scientifico è nominato con delibera del CDA che può anche procedere alla nomina e revoca di singoli membri
  5. Il Comitato scientifico dura in carica tre anni ed assume le proprie deliberazioni a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Direttore.
  6. Salvo il caso delle dimissioni, i membri del Comitato scientifico cessano dalla carica al termine del mandato ovvero a seguito della revoca da parte del CDA.
  7. Al termine del mandato il Comitato scientifico resta in carica in regime di prorogatio sino alla nomina da parte del CDA di un nuovo Comitato scientifico ovvero al rinnovo dell’incarico.

 

Art. 8 – Afferenza al CERFAS

  1. Al CERFAS possono afferire:
  2. Professori, ricercatori e docenti dell’università e-Campus, sia quelli afferenti alla facoltà di psicologia promotrice del CERFAS, sia quelli afferenti alle altre facoltà della medesima università, i quali dichiarino la loro volontà di partecipare alle attività del CERFAS e la cui richiesta venga accolta dal Direttore del Comitato Scientifico.
  3. Esperti di chiara fama nazionale e internazionale negli ambiti scientifici di interesse del centro.
  4. Gli interessati propongono domanda indirizzata al Direttore.
  5. Sulle domande di afferenza delibera il Comitato scientifico
  6. Ciascun membro del Comitato scientifico può in ogni momento proporre al Comitato stesso una richiesta motivata di revoca della qualifica di afferente per uno o più afferenti al centro.

 

Art. 9 – Fonti di finanziamento

Il Centro, non ha un patrimonio proprio e svolge le sue attività con l’obiettivo dell’autofinanziamento avvalendosi di risorse provenienti da:

  • Contributi dell’università e-Campus;
  • Attività per conto terzi;
  • Convenzioni e contratti;
  • Corrispettivi della vendita di pubblicazioni;
  • Corrispettivi per lo svolgimento di corsi e progetti formativi promossi dal CERFAS detratti i costi di gestione sostenuti dall’Ateneo;
  • Contributi di iscrizioni e partecipazione a iniziative scientifiche o formative realizzate dal CERFAS;
  • Contributi individuali;
  • Progettazione per il fundraising;
  • Atti di solidarietà;
  • Contributo di eventuali sponsor.

 

Art. 10 – Scioglimento del Centro

  1. Lo scioglimento del Centro avviene
  • allo scadere del periodo indicato al comma 4 dell’art. 1 del presente regolamento ovvero dei periodi di proroga deliberati dal CDA
  • in qualsiasi momento previa delibera del CDA

 

Art. 11 – Gestione amministrativo-contabile

  1. La gestione amministrativo-contabile del Centro è disciplinata dalle disposizioni di cui al Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in quanto applicabili.
  2. La vigilanza e il controllo delle risorse gestite è demandata ai competenti organi dell’Ateneo.

 

Art. 12 – Norme transitorie e finali

  1. Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere proposte e successivamente approvate con delibera del CDA dell’università e-Campus.
  2. In sede di istituzione il Comitato Scientifico ECM è composto da:

 

  • Direttore, membro di diritto del Comitato: Vaiani Renata;
  • Membri del Comitato:
    • Belloni Valentina;
    • De Nardi Raffaella;
    • Martinoni Emanuele Piero;
    • Menegotto Grazia;
    • Novelli Sergio;
    • Riva Stefano Paolo;
    • Vernocchi Simonetta.
  • Segreteria del comitato: De Nardi Raffaella;
  • Responsabile qualità: Menegotto Grazia;
    • Referente sistema qualità: Riva Stefano Paolo;
  • Responsabile amministrativo: Martinoni Emanuele Piero;
  • Responsabile sistemi informativi: Botteri Riccardo.
  1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, trovano applicazione i Regolamenti e lo Statuto dell’Ateneo.